13.11.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 382/17
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de travail de Mons — Belgio) — Sandra Nogueira e a./Crewlink Ireland Ltd (C-168/16), Miguel José Moreno Osacar/Ryanair Designated Activity Company, già Ryanair Ltd (C–169/16)
(Cause riunite C-168/16 e C-169/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale - Competenza in materia di contratti individuali di lavoro - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 19, punto 2, lettera a) - Nozione di «Luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività» - Settore dell’aviazione - Personale di volo - Regolamento (CEE) n. 3922/91 - Nozione di «base di servizio»))
(2017/C 382/20)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de travail de Mons
Parti
Ricorrenti: Sandra Nogueira, Victor Perez-Ortega, Virginie Mauguit, Maria Sanchez-Odogherty, José Sanchez-Navarro (C-168/16), Miguel José Moreno Osacar (C-169/16)
Convenute: Crewlink Ireland Ltd (C-168/16), Ryanair Designated Activity Company, anciennement Ryanair Ltd (C-169/16)
Dispositivo
L’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di ricorso presentato da un membro del personale di volo di una compagnia aerea o messo a sua disposizione e al fine di determinare la competenza del giudice adito, la nozione di «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», ai sensi di tale disposizione, non è equiparabile a quella di «base di servizio», ai sensi dell’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile, come modificato dal regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006. La nozione di «base di servizio» costituisce nondimeno un indizio significativo per determinare il «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività».
(1) GU C 191 del 30.5.2016.