14.5.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 166/4
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 marzo 2018 — Commissione europea / Repubblica d'Austria
(Causa C-187/16) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE - Appalti pubblici di servizi - Tipografia di Stato - Produzione di documenti d’identità e di altri documenti ufficiali - Aggiudicazione degli appalti ad un’impresa di diritto privato senza previo esperimento di una procedura di aggiudicazione di appalto - Misure specifiche di sicurezza - Tutela degli interessi essenziali degli Stati membri))
(2018/C 166/04)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Tokár et B.-R. Killmann, agenti)
Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: M. Fruhmann, agente)
Dispositivo
1)
La Repubblica d’Austria, avendo aggiudicato direttamente all’Österreichische Staatsdruckerei GmbH, senza bando di gara a livello dell’Unione europea, appalti di servizi per la produzione di passaporti con chip, passaporti di emergenza, permessi di soggiorno, carte d’identità, patenti di guida in formato carta di credito e libretti di circolazione in formato carta di credito, e avendo mantenuto in vigore disposizioni nazionali che impongono alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare direttamente detti appalti di servizi a tale società, senza bando di gara a livello dell’Unione europea, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 8 della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, in combinato disposto con gli articoli da 11 a 37 di tale direttiva, nonché dell’articolo 14 e dell’articolo 20 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in combinato disposto con gli articoli da 23 a 55 di detta direttiva.
2)
Per il resto, il ricorso è respinto.
3)
La Repubblica d’Austria sopporta le proprie spese, nonché quattro quinti delle spese sostenute dalla Commissione europea. La Commissione sopporta un quinto delle proprie spese.
(1) GU C 191 del 30.5.2016.
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