Causa C-191/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin — Germania) — Romano Pisciotti / Bundesrepublik Deutschland (Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell’Unione — Articoli 18 TFUE e 21 TFUE — Estradizione verso gli Stati Uniti d’America di un cittadino di uno Stato membro che ha esercitato il suo diritto di libera circolazione — Accordo di estradizione tra l’Unione europea e detto Stato terzo — Ambito di applicazione del diritto dell’Unione — Divieto di estradizione applicato unicamente ai cittadini nazionali — Restrizione della libera circolazione — Giustificazione fondata sulla prevenzione dell’impunità — Proporzionalità — Informazione dello Stato membro di origine del cittadino dell’Unione)
C2002018IT210120180410IT00022121
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin — Germania) — Romano Pisciotti / Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-191/16) ( 1 )
«(Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell’Unione — Articoli 18 TFUE e 21 TFUE — Estradizione verso gli Stati Uniti d’America di un cittadino di uno Stato membro che ha esercitato il suo diritto di libera circolazione — Accordo di estradizione tra l’Unione europea e detto Stato terzo — Ambito di applicazione del diritto dell’Unione — Divieto di estradizione applicato unicamente ai cittadini nazionali — Restrizione della libera circolazione — Giustificazione fondata sulla prevenzione dell’impunità — Proporzionalità — Informazione dello Stato membro di origine del cittadino dell’Unione)»2018/C 200/02Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Berlin
Parti
Ricorrente: Romano Pisciotti
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
Dispositivo
1)
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che in un caso come quello di cui al procedimento principale, in cui un cittadino dell’Unione, oggetto di una richiesta di estradizione verso gli Stati Uniti d’America, è stato arrestato, ai fini dell’eventuale esecuzione di tale richiesta, in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, la situazione di tale cittadino rientra nell’ambito di applicazione di tale diritto dal momento che lo stesso ha esercitato il suo diritto di circolare liberamente nell’Unione europea, e che detta richiesta di estradizione è stata effettuata nell’ambito dell’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America, del 25 giugno 2003.
2)
In un caso come quello di cui al procedimento principale in cui un cittadino dell’Unione, oggetto di una richiesta di estradizione verso gli Stati Uniti d’America, nell’ambito dell’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America, del 25 giugno 2003, è stato arrestato in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, ai fini dell’eventuale esecuzione di tale richiesta, gli articoli 18 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che lo Stato membro richiesto operi una distinzione, sulla base di una norma di diritto costituzionale, tra i suoi cittadini e i cittadini di altri Stati membri e che autorizzi tale estradizione mentre non consente quella dei propri cittadini, una volta che ha preventivamente posto in grado le autorità competenti dello Stato membro, di cui tale persona è cittadino, di chiederne la consegna nell’ambito di un mandato d’arresto europeo e quest’ultimo Stato membro non ha adottato alcuna misura in tal senso.
( 1 ) GU C 270 del 25.7.2016.
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