11.12.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 424/4
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus — Estonia) — Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Ilsjan / Svensk Handel AB
(Causa C-194/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 7, punto 2 - Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi - Lesione dei diritti di una persona giuridica tramite la pubblicazione, su Internet, di dati asseritamente inesatti ad essa relativi e l’omessa rimozione di commenti che la riguardano - Luogo in cui il danno si è concretizzato - Centro degli interessi di tale persona))
(2017/C 424/05)
Lingua processuale: l’estone
Giudice del rinvio
Riigikohus
Parti
Ricorrenti: Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Ilsjan
Convenuta: Svensk Handel AB
Dispositivo
1)
L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una persona giuridica la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l’omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati, alla rimozione di detti commenti e al risarcimento della totalità del danno subito dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro dei propri interessi.
Quando la persona giuridica interessata esercita la maggior parte delle sue attività in uno Stato membro diverso da quello della sua sede statutaria, tale persona può citare l’autore presunto della violazione sulla base del luogo in cui il danno si è concretizzato in quest’altro Stato membro.
2)
L’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una persona la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l’omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, non può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati e alla rimozione di detti commenti dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio siano o siano state accessibili le informazioni pubblicate su Internet.
(1) GU C 211 del 13.6.2016.