15.5.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 151/13
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino — Italia) — Bimotor SpA/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale II di Torino
(Causa C-211/16) (1)
((«Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto - Principio della neutralità fiscale - Normativa nazionale che prevede un limite massimo fisso dell’importo del rimborso o della compensazione del credito o dell’eccedenza dell’imposta sul valore aggiunto))
(2017/C 151/17)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Commissione Tributaria Provinciale di Torino
Parti
Ricorrente: Bimotor SpA
Convenuta: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale II di Torino
Dispositivo
L’articolo 183, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita la compensazione di taluni debiti tributari con crediti d’imposta sul valore aggiunto a un importo massimo determinato, per ogni periodo d’imposta, a condizione che l’ordinamento giuridico nazionale preveda comunque la possibilità per il soggetto passivo di recuperare tutto il credito d’imposta sul valore aggiunto entro un termine ragionevole.
(1) GU C 251 dell’11.7.2016.