Causa C-218/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim — Polonia) — procedimento avviato da Aleksandra Kubicka (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (UE) n. 650/2012 — Successioni e certificato successorio europeo — Ambito di applicazione — Bene immobile situato in uno Stato membro che non conosce il legato «per rivendicazione» — Diniego del riconoscimento degli effetti reali di un tale legato)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim — Polonia) — procedimento avviato da Aleksandra Kubicka
(Causa C-218/16) ( 1 )
«(Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (UE) n. 650/2012 — Successioni e certificato successorio europeo — Ambito di applicazione — Bene immobile situato in uno Stato membro che non conosce il legato «per rivendicazione» — Diniego del riconoscimento degli effetti reali di un tale legato)»
2017/C 412/13Lingua processuale: il polaccoGiudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Parti
Ricorrente: Aleksandra Kubicka
con l’intevento di: Przemysława Bac, in qualità di notaio
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) ed l), nonché l’articolo 31 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, devono essere interpretati nel senso che essi ostano al diniego di riconoscimento, da parte di un’autorità di uno Stato membro, degli effetti reali del legato «per rivendicazione», conosciuto dal diritto applicabile alla successione, per il quale un testatore abbia optato conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, di detto regolamento, qualora questo diniego si fondi sul motivo vertente sul fatto che tale legato ha ad oggetto il diritto di proprietà su un immobile situato in detto Stato membro, la cui legislazione non conosce l’istituto del legato ad effetti reali diretti alla data di apertura della successione.
( 1 ) GU C 335 del 12.9.2016.