Causa C-219/16 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 giugno 2018 — Lowell Financial Services GmbH, già GFKL Financial Services AG / Commissione europea, Repubblica federale di Germania (Impugnazione — Aiuti di Stato — Normativa tributaria tedesca riguardante taluni riporti di perdite sulle annualità fiscali future («clausola di risanamento») — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Persona interessata individualmente — Articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Nozione di «aiuto di Stato» — Condizione relativa alla selettività — Determinazione dell’ambito di riferimento — Qualificazione giuridica dei fatti)
C2942018IT510120180628IT00055151
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 giugno 2018 — Lowell Financial Services GmbH, già GFKL Financial Services AG / Commissione europea, Repubblica federale di Germania
(Causa C-219/16 P) ( 1 )
«(Impugnazione — Aiuti di Stato — Normativa tributaria tedesca riguardante taluni riporti di perdite sulle annualità fiscali future («clausola di risanamento») — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Persona interessata individualmente — Articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Nozione di «aiuto di Stato» — Condizione relativa alla selettività — Determinazione dell’ambito di riferimento — Qualificazione giuridica dei fatti)»2018/C 294/05Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Lowell Financial Services GmbH, già GFKL Financial Services AG (rappresentanti: M. Schweda, J. Eggers, M. Knebelsberger e F. Loose, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, T. Maxian Rusche e K. Blanck-Putz, agenti), Repubblica federale di Germania
Dispositivo
1)
L’impugnazione incidentale è respinta.
2)
I punti 2 e 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 febbraio 2016, GFKL Financial Services/Commissione (T-620/11, EU:T:2016:59), sono annullati.
3)
La decisione 2011/527/UE della Commissione, del 26 gennaio 2011, avente ad oggetto l’aiuto di Stato C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) concesso dalla Germania in base alla clausola di risanamento prevista dalla legge relativa all’imposta sulle società («KStG; Sanierungsklausel»), è annullata.
4)
La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Lowell Financial Services GmbH, relative sia al procedimento di primo grado sia all’impugnazione.
( 1 ) GU C 222 del 20.6.2016.
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