28.8.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 283/8
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Glencore Agriculture Hungary Kft., già Glencore Grain Hungary Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság
(Causa C-254/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 183 - Principio della neutralità fiscale - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Rimborso dell’eccedenza di IVA - Procedura di controllo - Ammenda irrogata al soggetto passivo nel corso di una procedura siffatta - Proroga del termine di rimborso - Esclusione del versamento degli interessi di mora])
(2017/C 283/11)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Glencore Agriculture Hungary Kft., già Glencore Grain Hungary Kft.
Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság
Dispositivo
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, ai sensi della quale, quando l’amministrazione tributaria avvia una procedura di verifica fiscale ed è irrogata un’ammenda a un soggetto passivo per mancata cooperazione, la data del rimborso dell’eccedenza di imposta sul valore aggiunto può essere differita sino alla notifica, a tale soggetto passivo, del verbale della suddetta verifica e può essere negato il versamento degli interessi di mora, anche allorché la durata della procedura di verifica fiscale è eccessiva e non è interamente imputabile alla condotta del soggetto passivo.
(1) GU C 296 del 16.8.2016.