Causa C-258/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Finnair Oyj / Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (Rinvio pregiudiziale — Trasporti aerei — Convenzione di Montréal — Articolo 31 — Responsabilità dei vettori aerei per i bagagli consegnati — Requisiti formali e sostanziali del reclamo scritto rivolto al vettore aereo — Reclamo presentato elettronicamente e registrato nel sistema informatico del vettore aereo — Reclamo presentato da un responsabile del vettore aereo a nome della persona avente diritto alla consegna del bagaglio)
C2002018IT310120180412IT00033131
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Finnair Oyj / Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
(Causa C-258/16) ( 1 )
«(Rinvio pregiudiziale — Trasporti aerei — Convenzione di Montréal — Articolo 31 — Responsabilità dei vettori aerei per i bagagli consegnati — Requisiti formali e sostanziali del reclamo scritto rivolto al vettore aereo — Reclamo presentato elettronicamente e registrato nel sistema informatico del vettore aereo — Reclamo presentato da un responsabile del vettore aereo a nome della persona avente diritto alla consegna del bagaglio)»2018/C 200/03Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein oikeus
Parti
Ricorrente: Finnair Oyj
Resistente: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Dispositivo
1)
L’articolo 31, paragrafo 4, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montréal il 28 maggio 1999 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, dev’essere interpretato nel senso che, entro i termini prescritti al paragrafo 2 del medesimo articolo, il reclamo dev’essere effettuato per iscritto, ai sensi del successivo paragrafo 3, a pena di decadenza da qualsiasi azione nei confronti del vettore.
2)
Un reclamo registrato nel sistema informatico del vettore aereo, come quello oggetto del procedimento principale, risponde al requisito della forma scritta, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montréal il 28 maggio 1999.
3)
L’articolo 31, paragrafi 2 e 3, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montréal il 28 maggio 1999, dev’essere interpretato nel senso che non osta a che il requisito della forma scritta sia considerato osservato laddove un agente del vettore aereo trasponga la denuncia di danno, a scienza del passeggero, in forma scritta, su supporto vuoi cartaceo vuoi elettronico, inserendola nel sistema elettronico del vettore medesimo, sempreché il passeggero stesso possa verificare l’esattezza del testo del reclamo, quale trasposto in forma scritta e inserito in tale sistema, potendo eventualmente modificarlo ovvero integrarlo, o anche sostituirlo, anteriormente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 31, paragrafo 2, della Convenzione stessa.
4)
L’articolo 31 della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montréal il 28 maggio 1999, dev’essere interpretato nel senso che non subordina il reclamo ad altro requisito sostanziale se non a quello che il vettore aereo sia posto a conoscenza del danno causato.
( 1 ) GU C 260 del 18.7.2016.
Full & Egal Universal Law Academy