26.2.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 72/12
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Prequ’ Italia Srl / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
(Causa C-276/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Principio del rispetto dei diritti della difesa - Diritto di essere ascoltato - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Codice doganale comunitario - Articolo 244 - Recupero di un debito in materia doganale - Mancata previa audizione del destinatario prima dell’emissione di un avviso di rettifica dell’accertamento - Diritto del destinatario di ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’avviso di rettifica - Mancata sospensione automatica in caso di proposizione di un ricorso amministrativo - Rinvio alle condizioni previste all’articolo 244 del codice doganale])
(2018/C 072/15)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti
Ricorrente: Prequ’ Italia Srl
Convenuta: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Dispositivo
Il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi deve essere interpretato nel senso che i diritti della difesa del destinatario di un avviso di rettifica dell’accertamento, adottato dall’autorità doganale in mancanza di una previa audizione dell’interessato, non sono violati se la normativa nazionale che consente all’interessato di contestare tale atto nell’ambito di un ricorso amministrativo si limita a prevedere la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecuzione di tale atto fino alla sua eventuale riforma rinviando all’articolo 244 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, senza che la proposizione di un ricorso amministrativo sospenda automaticamente l’esecuzione dell’atto impugnato, dal momento che l’applicazione dell’articolo 244, secondo comma, di detto regolamento da parte dell’autorità doganale non limita la concessione della sospensione dell’esecuzione qualora vi siano motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata con la normativa doganale o vi sia da temere un danno irreparabile per l’interessato.
(1) GU C 305 del 22.8.2016.
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