26.2.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 72/13
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — Polkomtel sp. z o.o. / Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
(Causa C-277/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/21/CE - Articoli 8 e 16 - Direttiva 2002/19/CE - Articoli 8 e 13 - Operatore designato come detentore di un significativo potere di mercato - Controllo dei prezzi - Obblighi imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione - Obbligo di orientare i prezzi ai costi - Prezzi fissati al di sotto dei costi sostenuti dall’operatore di cui trattasi per la fornitura del servizio di terminazione di chiamata vocale sulle reti mobili - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 16 - Libertà d’impresa - Proporzionalità))
(2018/C 072/16)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Ricorrente: Polkomtel sp. z o.o.
Convenuto: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Con l’intervento di: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
Dispositivo
1)
L’articolo 8, paragrafo 4, e l’articolo 13 della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva «accesso»), devono essere interpretati nel senso che, nel caso di imposizione da parte di un’autorità nazionale di regolamentazione a un operatore, designato come detentore di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, dell’obbligo di orientare i suoi prezzi ai costi, tale autorità nazionale di regolamentazione può, al fine di promuovere l’efficienza economica e la concorrenza sostenibile, fissare i prezzi dei servizi oggetto di un simile obbligo al di sotto del livello dei costi sostenuti da tale operatore per fornirli, se tali costi sono superiori a quelli di un operatore efficiente, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
2)
L’articolo 8, paragrafo 4, e l’articolo 13, della direttiva 2002/19, in combinato disposto con l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che un’autorità nazionale di regolamentazione può imporre a un operatore, designato come detentore di un significativo potere di mercato in un mercato specifico e sottoposto all’obbligo di orientare i prezzi ai costi, di stabilire i propri prezzi annualmente in base ai dati più recenti e di comunicarle, per la verifica, tali prezzi nonché gli elementi che li giustificano previamente alla loro applicazione, a condizione che simili obblighi siano basati sulla natura del problema evidenziato, proporzionati e giustificati in relazione agli obiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica («direttiva quadro»), circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
3)
L’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2002/19 deve essere interpretato nel senso che, qualora sia stato imposto ad un operatore l’obbligo di orientare i prezzi ai costi sulla base dell’articolo 13, paragrafo 1, della medesima direttiva, si può imporre a tale operatore un obbligo di adeguare i prezzi prima o dopo che abbia iniziato ad applicarli.
(1) GU C 335 del 12.9.2016.