9.10.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 338/2
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — Fidelidade-Companhia de Seguros SA/Caisse Suisse de Compensation, Fundo de Garantia Automóvel, Sandra Cristina Crystello Pinto Moreira Pereira, Sandra Manuela Teixeira Gomes Seemann, Catarina Ferreira Seemann, José Batista Pereira, Teresa Rosa Teixeira
(Causa C-287/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Assicurazione per responsabilità civile auto - Direttiva 72/166/CEE - Articolo 3, paragrafo 1 - Seconda direttiva 84/5/CEE - Articolo 2, paragrafo 1 - Contratto di assicurazione stipulato in base a false dichiarazioni sulla proprietà del veicolo e sull’identità del conducente abituale dello stesso - Contraente che ha stipulato l’assicurazione - Difetto di interesse economico alla conclusione di tale contratto - Nullità assoluta del contratto di assicurazione - Opponibilità ai terzi vittime))
(2017/C 338/02)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal de Justiça
Parti
Ricorrente: Fidelidade-Companhia de Seguros SA
Convenuti: Caisse Suisse de Compensation, Fundo de Garantia Automóvel, Sandra Cristina Crystello Pinto Moreira Pereira, Sandra Manuela Teixeira Gomes Seemann, Catarina Ferreira Seemann, José Batista Pereira, Teresa Rosa Teixeira
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, e l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che abbia per effetto l’opponibilità ai terzi vittime, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, della nullità di un contratto di assicurazione della responsabilità civile auto dovuta a false dichiarazioni iniziali del contraente dell’assicurazione in merito all’identità del proprietario e del conducente abituale del veicolo considerato, o alla circostanza che la persona per conto o in nome della quale tale contratto di assicurazione è stato stipulato non aveva interesse economico alla conclusione del contratto stesso.
(1) GU C 326 del 6.9.2016.