23.4.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 142/5
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Stanisław Pieńkowski / Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie
(Causa C-307/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2006/112/CE - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Articolo 131 - Articolo 146, paragrafo 1, lettera b) - Articolo 147 - Esenzioni all’esportazione - Articolo 273 - Normativa di uno Stato membro che subordina il beneficio dell’esenzione al raggiungimento di un determinato volume d’affari o alla conclusione di un accordo con un operatore autorizzato al rimborso dell’IVA ai viaggiatori])
(2018/C 142/06)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Stanisław Pieńkowski
Resistente: Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie
Dispositivo
L’articolo 131, l’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), nonché gli articoli 147 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo cui, nell’ambito di una cessione all’esportazione di beni destinati ad essere trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori, il venditore soggetto passivo deve aver raggiunto un determinato volume d’affari nell’esercizio fiscale precedente o deve aver concluso un accordo con un operatore autorizzato al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai viaggiatori, qualora l’inosservanza di tali condizioni comporti di per sé sola che il medesimo venditore sia privato definitivamente dell’esenzione di tale cessione.
(1) GU C 335 del 12.9.2016.
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