Causa C-320/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Lille — Francia) — Procedimento penale a carico di Uber France SAS (Rinvio pregiudiziale — Servizi nel settore dei trasporti — Direttiva 2006/123/CE — Servizi nel mercato interno — Direttiva 98/34/CE — Servizi della società dell’informazione — Regola relativa ai servizi della società dell’informazione — Nozione — Servizio di intermediazione che consente, mediante un’applicazione per smartphone, di mettere in contatto dietro remunerazione conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo con persone che desiderano effettuare spostamenti in area urbana — Sanzioni penali)
C2002018IT510120180410IT00055151
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Lille — Francia) — Procedimento penale a carico di Uber France SAS
(Causa C-320/16) ( 1 )
«(Rinvio pregiudiziale — Servizi nel settore dei trasporti — Direttiva 2006/123/CE — Servizi nel mercato interno — Direttiva 98/34/CE — Servizi della società dell’informazione — Regola relativa ai servizi della società dell’informazione — Nozione — Servizio di intermediazione che consente, mediante un’applicazione per smartphone, di mettere in contatto dietro remunerazione conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo con persone che desiderano effettuare spostamenti in area urbana — Sanzioni penali)»2018/C 200/05Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de grande instance de Lille
Imputata nella causa principale
Uber France SAS
con l’intervento di: Nabil Bensalem
Dispositivo
L’articolo 1 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, e l’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale, la quale sanzioni penalmente il fatto di organizzare un sistema di messa in contatto di clienti con persone che forniscono a titolo oneroso prestazioni di trasporto di persone su strada mediante veicoli aventi meno di dieci posti, senza disporre di una licenza a tal fine, riguarda un «servizio nel settore dei trasporti», laddove essa si applichi ad un servizio di intermediazione che viene fornito tramite un’applicazione per smartphone e che è parte integrante di un servizio complessivo di cui l’elemento principale è il servizio di trasporto. Un servizio siffatto è escluso dall’ambito di applicazione delle direttive sopra citate.
( 1 ) GU C 296 del 16.8.2016.
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