14.5.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 166/6
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Marc Jacob / Ministre des Finances et des Comptes publics (C-327/16), Ministre des Finances et des Comptes publics / Marc Lassus (C-421/16)
(Cause riunite C-327/16 e C-421/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità diretta - Libertà di stabilimento - Fusioni, scissioni, conferimenti di attivo e scambi di azioni concernenti società di Stati diversi - Direttiva 90/434/CEE - Articolo 8 - Operazione di scambio di titoli - Plusvalenze relative a tale operazione - Differimento di imposta - Minusvalenze al momento della successiva cessione dei titoli ricevuti - Potere impositivo dello Stato di residenza - Differenza di trattamento - Giustificazione - Mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri))
(2018/C 166/07)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrenti: Marc Jacob (C-327/16), Ministre des Finances et des Comptes publics (C-421/16)
Convenuti: Ministre des Finances et des Comptes publics (C-327/16), Marc Lassus (C-421/16)
Dispositivo
1)
L’articolo 8 della direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi, come modificata dall’atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, adattato con decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell’Unione europea, del 1o gennaio 1995, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro, in forza della quale la plusvalenza risultante da un’operazione di scambio di titoli rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva è accertata al momento di detta operazione, ma il suo assoggettamento a imposta è differito fino all’anno in cui si verifica l’evento che pone fine a tale differimento di imposta, nel caso di specie la cessione dei titoli ricevuti in cambio.
2)
L’articolo 8 della direttiva 90/434, come modificata dall’atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, adattato con decisione 95/1, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che prevede l’assoggettamento a imposta della plusvalenza attinente a un’operazione di scambio di titoli, collocata in differimento di imposta, al momento della successiva cessione dei titoli ricevuti in cambio, sebbene tale cessione non rientri nella competenza fiscale di tale Stato membro.
3)
L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che, in una situazione in cui la successiva cessione di titoli ricevuti in cambio non rientra nella competenza fiscale di tale Stato membro, prevede l’imposizione della plusvalenza collocata in differimento d’imposta al momento di detta cessione senza tenere conto di un’eventuale minusvalenza realizzata in tale occasione, laddove una siffatta minusvalenza è presa in considerazione qualora il contribuente detentore di titoli abbia la propria residenza fiscale in tale Stato membro alla data di detta cessione. Spetta agli Stati membri, nel rispetto del diritto dell’Unione e, nella fattispecie, segnatamente, della libertà di stabilimento, stabilire modalità relative alla compensazione e al calcolo di tale minusvalenza.
(1) GU C 305 del 22.8.2016
GU C 392 del 24.10.2016.
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