12.2.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 52/7
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (Snitem), Philips France / Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé
(Causa C-329/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Dispositivi medici - Direttiva 93/42/CEE - Ambito di applicazione - Nozione di «dispositivo medico» - Marcatura CE - Normativa nazionale che sottopone i software di supporto alla prescrizione medica a una procedura di certificazione stabilita da un’autorità nazionale))
(2018/C 052/09)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrenti: Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (Snitem), Philips France
Convenuti: Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, come modificata dalla direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, devono essere interpretati nel senso che un software che, tra le altre funzionalità, consenta l’utilizzo di dati personali di un paziente, ai fini, segnatamente, di rilevare le controindicazioni, le interazioni tra medicinali e le posologie eccessive, costituisce, quanto a tale funzionalità, un dispositivo medico, ai sensi di tali disposizioni, e ciò anche qualora detto software non agisca direttamente nel o sul corpo umano.
(1) GU C 296 del 16.8.2016.