22.5.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 161/5
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 30 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski sud u Velikoj Gorici — Croazia) — VG Čistoća d.o.o./Đuro Vladika, Ljubica Vladika
(Causa C-335/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Rifiuti - Direttiva 2008/98/CE - Recupero dei costi della gestione dei rifiuti - Principio «chi inquina paga» - Nozione di «detentore di rifiuti» - Prezzo richiesto per la gestione dei rifiuti - Contributo specifico destinato a finanziare investimenti di capitale))
(2017/C 161/06)
Lingua processuale: il croato
Giudice del rinvio
Općinski sud u Velikoj Gorici
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: VG Čistoća d.o.o.
Convenuti: Đuro Vladika, Ljubica Vladika
Dispositivo
L’articolo 14 e l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale preveda, ai fini del finanziamento di un servizio di gestione e di smaltimento dei rifiuti urbani, un prezzo calcolato sulla base di una valutazione del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sulla base del quantitativo di rifiuti che costoro hanno effettivamente prodotto e consegnato per la raccolta, e la quale preveda altresì il pagamento, da parte degli utenti, nella loro qualità di detentori dei rifiuti, di un contributo supplementare i cui proventi mirano a finanziare investimenti di capitale necessari al trattamento dei rifiuti, compreso il loro riciclaggio. Tuttavia, il giudice del rinvio è tenuto a verificare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto che gli sono stati sottoposti, se ciò non porti ad imputare a taluni «detentori» costi manifestamente sproporzionati rispetto ai volumi o alla natura dei rifiuti che essi possono produrre. Per far questo, il giudice nazionale potrà, in particolare, tener conto di criteri correlati al tipo di beni immobili occupati dagli utenti, alla superficie e alla destinazione di tali immobili, alla capacità produttiva dei «detentori» dei rifiuti, al volume dei contenitori messi a disposizione degli utenti, nonché alla frequenza della raccolta, nella misura in cui tali parametri sono idonei a influire direttamente sull’importo dei costi di gestione dei rifiuti.
(1) GU C 296 del 16.8.2016.