14.5.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 166/7
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Christian Picart / Ministre des Finances et des Comptes publics
(Causa C-355/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone - Fiscalità diretta - Trasferimento del luogo di residenza da uno Stato membro verso la Svizzera - Imposizione delle plusvalenze latenti relative a rilevanti partecipazioni nel capitale di società stabilite nello Stato membro d’origine in occasione di tale trasferimento - Ambito di applicazione dell’accordo))
(2018/C 166/08)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Christian Picart
Convenuto: Ministre des Finances et des Comptes publics
Dispositivo
Poiché una situazione come quella di cui al procedimento principale non rientra nell’ambito di applicazione ratione personae della nozione di «lavoratori autonomi», ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, le disposizioni di quest’ultimo devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa di uno Stato parte di tale accordo, come quella di cui al procedimento principale, la quale, quando una persona fisica trasferisce la propria residenza da tale Stato ad un altro Stato parte di tale accordo, pur mantenendo la propria attività economica nel primo di questi due Stati, senza effettuare ogni giorno, o almeno una volta alla settimana, un tragitto dal luogo della sua attività economica a quello della sua residenza, prevede la tassazione immediata delle plusvalenze latenti relative a rilevanti partecipazioni che tale persona detiene nel capitale di società soggette al diritto del primo di detti Stati in occasione di tale trasferimento di residenza e ammette la riscossione differita dell’imposta dovuta solo a condizione che siano costituite garanzie atte ad assicurare il recupero di tale imposta, mentre una persona che detiene anch’essa tali partecipazioni, ma che continua a risiedere nel territorio del primo di tali Stati membri, viene tassata solo al momento della cessione delle suddette partecipazioni.
(1) GU C 335 del 12.9.2016.
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