9.4.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 123/3
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 febbraio 2018 — Commissione europea / Repubblica federale di Germania
(Causa C-380/16) (1)
([Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 73 - Base imponibile - Articoli da 306 a 310 - Regime speciale delle agenzie di viaggio - Esclusione da tale regime delle vendite alle imprese soggette ad imposta - Determinazione globale della base imponibile per un dato periodo - Incompatibilità])
(2018/C 123/04)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Owsiany-Hornung e M. Wasmeier, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e R. Kanitz, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. K. Bulterman, C. S. Schillemans e B. Koopman, agenti)
Dispositivo
1)
Avendo escluso dal regime speciale dell’imposta sul valore aggiunto applicabile alle agenzie di viaggio i servizi di viaggio forniti a soggetti passivi che li utilizzano per conto della loro impresa, e avendo autorizzato le agenzie di viaggio, nella misura in cui sono soggette a detto regime, a determinare la base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto in modo globale per gruppi di servizi o per l’insieme dei servizi forniti durante un periodo d’imposta, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 73 e degli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.
2)
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
(1) GU C 314 del 29.08.2016.
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