26.2.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 72/17
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne / Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, rappresentata da Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, già Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd
(Causa C-393/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli - Tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) - Regolamento (CE) n. 1234/2007 - Articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), lettere b) e c) - Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Articolo 103, paragrafo 2), lettera a), ii), lettere b) e c) - Ambito di applicazione - Sfruttamento della notorietà di una DOP - Usurpazione, imitazione o evocazione di una DOP - Indicazione falsa o ingannevole - DOP «Champagne» utilizzata nella denominazione di un prodotto alimentare - Denominazione «Champagner Sorbet» - Prodotto alimentare che contiene champagne come ingrediente - Ingrediente che conferisce al prodotto alimentare una caratteristica essenziale))
(2018/C 072/22)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne
Convenuto: Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, rappresentata da Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, già Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd,
Con l’intervento di: Galana NV
Dispositivo
1)
L’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso della loro applicabilità nel caso in cui una denominazione di origine protetta, quale «Champagne», sia impiegata come parte della denominazione con la quale è venduto un prodotto alimentare, quale «Champagner Sorbet», non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale denominazione di origine protetta, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo.
2)
L’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009, e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1308/2013 devono essere interpretati nel senso che l’utilizzo di una denominazione di origine protetta come parte di una denominazione con la quale viene posto in vendita un prodotto alimentare non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale denominazione di origine protetta, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo, come «Champagner Sorbet», costituisce uno sfruttamento della notorietà di una denominazione di origine protetta, ai sensi di tali disposizioni, qualora tale prodotto alimentare non abbia, come caratteristica essenziale, un gusto conferito principalmente dalla presenza di tale ingrediente nella sua composizione.
3)
L’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009, e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 devono essere interpretati nel senso che l’utilizzo di una denominazione di origine protetta come parte della denominazione con la quale viene posto in vendita un prodotto alimentare non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale denominazione di origine protetta, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo, come «Champagner Sorbet», non costituisce un’usurpazione, un’imitazione o un’evocazione, ai sensi di tali disposizioni.
4)
L’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009, e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013 devono essere interpretati nel senso della loro applicabilità sia nel caso di indicazioni false o ingannevoli atte a indurre in errore riguardo all’origine del prodotto interessato, sia nel caso di indicazioni false o ingannevoli sulla natura o sulle qualità essenziali di tale prodotto.
(1) GU C 402 del 31.10.2016.
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