26.2.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 72/18
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 dicembre 2017 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte d’appello di Milano e dal Bundesgerichtshof — Italia, Germania) — Acacia Srl / Pneusgarda Srl, in stato di fallimento, Audi AG (C-397/16), Acacia Srl, Rolando D’Amato / Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16)
(Cause riunite C-397/16 e C-435/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 6/2002 - Disegni e modelli comunitari - Articolo 110, paragrafo 1 - Assenza di protezione - Clausola cosiddetta «di riparazione» - Nozione di «componente di un prodotto complesso» - Riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario - Misure che devono essere adottate dall’utilizzatore per avvalersi della clausola cosiddetta «di riparazione» - Cerchione replica per autovettura identico al modello di cerchione originario])
(2018/C 072/23)
Lingue processuali: il tedesco e l’italiano
Giudici del rinvio
Corte d’appello di Milano, Bundesgerichtshof
Parti nei procedimenti principali
Ricorrenti: Acacia Srl (C-397/16), Acacia Srl, Rolando D’Amato (C-435/16)
Convenute: Pneusgarda Srl, in stato di fallimento, Audi AG (C-397/16), Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16)
Dispositivo
1)
L’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, deve essere interpretato nel senso che la clausola cosiddetta «di riparazione» in esso contenuta non subordina l’esclusione della protezione in quanto disegno o modello comunitario, nei confronti di un disegno o modello costituente una componente di un prodotto complesso che viene utilizzata allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario, alla condizione che dall’aspetto del prodotto complesso dipenda il disegno o modello protetto.
2)
L’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che la clausola cosiddetta «di riparazione» in esso enunciata subordina l’esclusione della protezione in quanto disegno o modello comunitario, nei confronti di un disegno o modello costituente una componente di un prodotto complesso che viene utilizzata allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario, alla condizione che la componente di ricambio abbia un aspetto identico, dal punto di vista visivo, a quello della componente inizialmente incorporata nel prodotto complesso al momento della sua immissione sul mercato.
3)
L’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che, per potersi avvalere della clausola cosiddetta «di riparazione» prevista da tale disposizione, il fabbricante o il venditore di una componente di un prodotto complesso soggiacciono ad un obbligo di diligenza per quanto riguarda il rispetto, da parte degli utilizzatori situati a valle, delle condizioni imposte dalla norma sopra citata.
(1) GU C 371 del 10.10.2016.
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