18.12.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 437/11
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 26 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa — Lettonia) — «Aqua Pro» SIA / Valsts ieņēmumu dienests
(Causa C-407/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Codice doganale comunitario - Articolo 220, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) - Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione - Nozione di «contabilizzazione dei dazi all’importazione» - Decisione dell’autorità doganale competente - Termine di presentazione di una richiesta di rimborso o sgravio - Obbligo di trasmettere il caso alla Commissione europea - Elementi di prova nel caso di un ricorso avverso una decisione dell’autorità competente dello Stato membro di importazione))
(2017/C 437/14)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa
Parti
Ricorrente:«Aqua Pro» SIA
Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests
Dispositivo
1)
L’articolo 217, paragrafo 1, e l’articolo 220, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, devono essere interpretati nel senso che, nel caso di un recupero a posteriori, l’importo dei dazi dovuti constatati dalle autorità è considerato contabilizzato quando le autorità doganali iscrivono tale importo nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci, indipendentemente dal fatto che la decisione delle autorità relativa alla contabilizzazione o alla determinazione dell’obbligo di pagare i dazi sia oggetto di un ricorso amministrativo o giudiziario.
2)
L’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), nonché gli articoli 236, 239 e 243 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un ricorso amministrativo o giudiziario, ai sensi dell’articolo 243 di tale regolamento, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, presentato avverso una decisione dell’amministrazione fiscale competente di contabilizzare, a posteriori, un importo di dazi all’importazione e d’imporne il pagamento all’importatore, quest’ultimo può invocare il legittimo affidamento ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), di detto regolamento, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, al fine di opporsi a tale contabilizzazione, indipendentemente dalla circostanza se l’importatore abbia presentato una domanda di sgravio o di rimborso dei dazi in parola conformemente alla procedura prevista agli articoli 236 e 239 del medesimo regolamento, come modificato dal regolamento n. 2700/2000.
3)
L’articolo 869, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1335/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, deve essere interpretato nel senso che, in assenza di una decisione o di una procedura della Commissione europea ai sensi dell’articolo 871, paragrafo 2, di detto regolamento, come modificato dal regolamento n. 1335/2003, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, le autorità doganali non possono decidere esse stesse di non contabilizzare a posteriori dazi non riscossi ritenendo che siano soddisfatte le condizioni per invocare il legittimo affidamento ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, e che tali autorità hanno l’obbligo di sottoporre alla Commissione la pratica, o quando le stesse autorità ritengono che la Commissione sia incorsa in un errore ai sensi di detta disposizione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, o quando le circostanze del procedimento principale sono legate ai risultati di un’indagine dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 871, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 1335/2003, oppure quando l’importo dei dazi di cui trattasi nel procedimento principale è superiore o pari a EUR 500 000.
4)
L’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, deve essere interpretato nel senso che le informazioni contenute in una relazione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) relative al comportamento delle autorità doganali dello Stato di esportazione e dell’esportatore rientrano tra gli elementi di prova da tenere in considerazione per stabilire se sussistano le condizioni alle quali un importatore può invocare il legittimo affidamento, ai sensi di tale disposizione. Nei limiti in cui, tuttavia, alla luce delle informazioni in essa contenute, una siffatta relazione si riveli insufficiente per stabilire, in modo giuridicamente adeguato, se dette condizioni siano effettivamente soddisfatte in tutti gli aspetti, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare, le autorità doganali possono essere tenute a fornire elementi di prova supplementari a tal fine, in particolare procedendo a controlli a posteriori.
5)
L’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, deve essere interpretato nel senso che spetta al giudice del rinvio valutare, in funzione del complesso degli elementi concreti della controversia principale e, in particolare, delle prove fornite a tal fine dalle parti nel procedimento principale, se le condizioni alle quali un importatore può invocare il legittimo affidamento, ai sensi di tale disposizione, siano soddisfatte. Ai fini della valutazione in parola, le informazioni ottenute in occasione di un controllo a posteriori non prevalgono su quelle contenute in una relazione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
6)
L’articolo 875 del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 1335/2003, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro è vincolato, alle condizioni precisate dalla Commissione europea conformemente a tale articolo, dalle valutazioni operate da quest’ultima in una decisione adottata, sul fondamento dell’articolo 873 del medesimo regolamento, come modificato dal regolamento n. 1335/2003, nei confronti di un altro Stato membro, in casi in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili, circostanza che spetta alle sue autorità e ai suoi organi giurisdizionali valutare tenendo conto, in particolare, delle informazioni riguardanti il comportamento dell’esportatore o quello delle autorità doganali dello Stato di esportazione come risultanti da una relazione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sulla quale la menzionata decisione si fonda.
7)
L’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, e l’articolo 875 del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 1335/2003, devono essere interpretati nel senso che le autorità doganali possono procedere a tutti i controlli a posteriori che ritengono necessari, e utilizzare le informazioni ottenute in occasione di tali controlli, tanto per valutare se sussistano le condizioni alle quali un importatore può invocare il legittimo affidamento, ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, quanto per determinare se un caso di cui esse sono investite presenti elementi di fatto e di diritto comparabili, ai sensi dell’articolo 875 del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 1335/2003, a un caso che sia oggetto di una decisione di non contabilizzazione dei dazi che la Commissione europea ha adottato conformemente all’articolo 873 del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 1335/2003.
8)
L’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, deve essere interpretato nel senso che il fatto che un importatore abbia importato merci sulla base di un accordo di distribuzione non incide sulla sua capacità di far valere il legittimo affidamento, e ciò alle stesse condizioni di un importatore che ha importato merci acquistandole direttamente presso l’esportatore, vale a dire se ricorrono tre condizioni cumulative. Occorre, anzitutto, che i dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti stesse, poi, che detto errore sia di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede e, infine, che quest’ultimo abbia rispettato tutte le disposizioni in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana. A tal fine, spetta a un siffatto importatore premunirsi contro i rischi di un’azione di recupero a posteriori, in particolare, cercando di ottenere dal contraente di detto accordo di distribuzione, al momento della sua conclusione o successivamente, tutti gli elementi di prova che confermano l’esattezza del rilascio del certificato d’origine «modulo A» per le merci in discussione. Non sussiste, pertanto, legittimo affidamento ai sensi di detta disposizione, in particolare, qualora tale importatore, pur avendo evidenti ragioni per dubitare dell’esattezza di un certificato d’origine «modulo A», si sia astenuto dall’informarsi presso detto contraente delle circostanze del rilascio di tale certificato per verificare se detti dubbi fossero giustificati.
(1) GU C 343 del 19.9.2016.