12.2.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 52/9
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti — Romania) — Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, in precedenza • Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA / Ministerul Fondurilor Europene — Direcţia Generală Managementul Fondurilor Externe
(Causa C-408/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Ambito di applicazione - Regolamento (CE) n. 1083/2006 - Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo e Fondo di coesione - Contratto di finanziamento per la costruzione di un’autostrada stipulato con la Banca europea per gli investimenti prima dell’adesione dello Stato membro all’Unione europea - Nozione di «irregolarità» ai sensi del regolamento n. 1083/2006))
(2018/C 052/11)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Bucureşti
Parti
Ricorrente: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, in precedenza • Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA
Convenuto: Ministerul Fondurilor Europene — Direcţia Generală Managementul Fondurilor Externe
Dispositivo
1)
La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, e, segnatamente, il suo articolo 15, lettera c), deve essere interpretata nel senso che essa osta a che una normativa di uno Stato membro preveda, ai fini di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico avviata successivamente alla data della sua adesione all’Unione europea per la realizzazione di un progetto intrapreso sulla base di un contratto di finanziamento concluso con la Banca europea per gli investimenti prima di tale adesione, l’applicazione dei criteri specifici previsti dalle disposizioni della guida sull’aggiudicazione degli appalti pubblici della Banca europea per gli investimenti che non sono conformi alle disposizioni della menzionata direttiva.
2)
L’articolo 9, paragrafo 5, e l’articolo 60, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, devono essere interpretati nel senso che non si può considerare che una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico come quella di cui al procedimento principale, in cui sono stati applicati criteri più restrittivi rispetto a quelli menzionati nella direttiva 2004/18, sia stata condotta in completa conformità al diritto dell’Unione ed essa non è ammissibile a un finanziamento europeo non rimborsabile, concesso retrospettivamente.
L’articolo 2, punto 7, del regolamento n. 1083/2006 deve essere interpretato nel senso che l’utilizzazione di criteri di preselezione degli offerenti più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla direttiva 2004/18 costituisce una «irregolarità», ai sensi di tale disposizione, che giustifica l’applicazione di una rettifica finanziaria in forza dell’articolo 98 del medesimo regolamento, qualora non possa escludersi che un siffatto utilizzo abbia avuto un’incidenza sul bilancio del Fondo di cui trattasi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
(1) GU C 383 del 17.10.2016.