Causa C-414/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Vera Egenberger / Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento — Differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali — Attività professionali di Chiese o di altre organizzazioni la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali — Religione o convinzioni personali che costituiscono un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica dell’organizzazione — Nozione — Natura delle attività e contesto in cui vengono espletate — Articolo 17 TFUE — Articoli 10, 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)
C2002018IT610120180417IT00066161
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Vera Egenberger / Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.
(Causa C-414/16) ( 1 )
«(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento — Differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali — Attività professionali di Chiese o di altre organizzazioni la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali — Religione o convinzioni personali che costituiscono un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica dell’organizzazione — Nozione — Natura delle attività e contesto in cui vengono espletate — Articolo 17 TFUE — Articoli 10, 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)»2018/C 200/06Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesarbeitsgericht
Parti
Ricorrente: Vera Egenberger
Convenuta: Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.
Dispositivo
1)
L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in combinato disposto con gli articoli 9 e 10 di quest’ultima, nonché con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, qualora una Chiesa o un’altra organizzazione la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali alleghi, a sostegno di un atto o di una decisione quale il rigetto di una candidatura a un posto di lavoro al suo interno, che, per la natura delle attività di cui trattasi o per il contesto in cui tali attività devono essere espletate, la religione costituisce un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica di tale Chiesa o di tale organizzazione, una siffatta allegazione deve, se del caso, poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo al fine di assicurarsi che, nel caso di specie, siano soddisfatti i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della suddetta direttiva.
2)
L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che il requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa ivi previsto rinvia a un requisito necessario e oggettivamente dettato, tenuto conto dell’etica della Chiesa o dell’organizzazione di cui trattasi, dalla natura o dalle condizioni di esercizio dell’attività professionale in questione, e non può includere considerazioni estranee a tale etica o al diritto all’autonomia di detta Chiesa o di detta organizzazione. Tale requisito deve essere conforme al principio di proporzionalità.
3)
Un giudice nazionale investito di una controversia tra due privati è tenuto, qualora non gli sia possibile interpretare il diritto nazionale vigente in modo conforme all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, ad assicurare, nell’ambito delle sue competenze, la tutela giuridica spettante ai singoli in forza degli articoli 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e a garantire la piena efficacia di tali articoli, disapplicando all’occorrenza qualsiasi disposizione nazionale contraria.
( 1 ) GU C 419 del 14.11.2016.
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