26.2.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 72/19
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano — Italia) — Sabine Simma Federspiel / Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA
(Causa C-419/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento e libera circolazione dei lavoratori - Articoli 45 e 49 TFUE - Riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli medici - Direttive 75/363/CEE e 93/16/CEE - Remunerazione dei medici specialisti in via di formazione))
(2018/C 072/24)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Bolzano
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Sabine Simma Federspiel
Convenute: Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA
Dispositivo
1)
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, nonché l’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, in virtù della quale la concessione dell’assegno nazionale destinato a finanziare una formazione, impartita in un altro Stato membro, che porta ad ottenere il titolo di medico specialista, sia subordinata alla condizione che il medico beneficiario eserciti la propria attività professionale nel primo Stato membro di cui sopra per una durata di cinque anni entro il periodo di dieci anni a decorrere dalla data di conseguimento della specializzazione o, in mancanza, che detto medico rimborsi fino al 70 % dell’importo dell’assegno percepito, oltre agli interessi.
2)
Gli articoli 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, in virtù della quale la concessione dell’assegno nazionale destinato a finanziare una formazione, impartita in un altro Stato membro, che porta ad ottenere il titolo di medico specialista, sia subordinata alla condizione che il medico beneficiario eserciti la propria attività professionale nel primo Stato membro di cui sopra per una durata di cinque anni entro il periodo di dieci anni a decorrere dalla data di conseguimento della specializzazione o, in mancanza, che detto medico rimborsi fino al 70 % dell’importo dell’assegno percepito, oltre agli interessi, salvo che le misure previste da tale normativa non contribuiscano effettivamente al perseguimento degli obiettivi di protezione della sanità pubblica e di equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale ed eccedano quanto è necessario a tal fine, aspetto questo la cui valutazione incombe al giudice del rinvio.
(1) GU C 392 del 24.10.2016.