20.11.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 392/10
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Łodzi — Polonia) — Małgorzata Ciupa e a./II Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Łodzi obecnie Szpital Ginekologiczno-Położniczy im dr L. Rydygiera sp. z o.o. w Łodzi
(Causa C-429/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Licenziamenti collettivi - Direttiva 98/59/CE - Articolo 1, paragrafo 1, e articolo 2 - Nozione di «licenziamento» - Assimilazione ai licenziamenti delle «cessazioni del contratto di lavoro verificatesi per iniziativa del datore di lavoro» - Modifica unilaterale, da parte del datore di lavoro, delle condizioni di lavoro e salariali - Determinazione dell’«intenzione» del datore di lavoro di procedere a licenziamenti))
(2017/C 392/13)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Łodzi
Parti
Ricorrenti: Małgorzata Ciupa, Jolanta Deszczka, Ewa Kowalska, Anna Stańczyk, Marta Krzesińska, Marzena Musielak, Halina Kaźmierska, Joanna Siedlecka, Szymon Wiaderek, Izabela Grzegora
Convenuto: II Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Łodzi obecnie Szpital Ginekologiczno-Położniczy im dr L. Rydygiera sp. z o.o. w Łodzi
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, deve essere interpretato nel senso che una modifica unilaterale delle condizioni salariali, a sfavore dei lavoratori, da parte del datore del lavoro, modifica che, in caso di rifiuto del lavoratore, comporta la cessazione del contratto di lavoro, può essere qualificata come «licenziamento» ai sensi di tale disposizione, e l’articolo 2 di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che un datore di lavoro è tenuto a procedere alle consultazioni di cui a quest’ultimo articolo qualora intenda effettuare una siffatta modifica unilaterale delle condizioni salariali, nei limiti in cui siano soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 1 di tale direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.
(1) GU C 392 del 24.10.2016.