14.5.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 166/8
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 15 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Spagna) — Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) / José Blanco Marqués
(Causa C-431/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articoli 12, da 46 bis a 46 quater - Prestazioni della stessa natura - Nozione - Norma anticumulo - Nozione - Presupposti - Norma nazionale che prevede un’indennità integrativa della pensione d’invalidità permanente totale per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni - Sospensione dell’indennità integrativa in caso di attività lavorativa o di percepimento di una pensione di vecchiaia))
(2018/C 166/10)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Parti
Ricorrenti: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
Convenuto: José Blanco Marqués
Dispositivo
1)
Una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale l’indennità integrativa della pensione d’invalidità permanente totale è sospesa durante il periodo in cui il beneficiario di tale pensione percepisce una pensione di vecchiaia in un altro Stato membro o in Svizzera, costituisce una clausola di riduzione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008.
2)
L’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 592/2008, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «legislazione del primo Stato membro» deve essere intesa nel senso che include l’interpretazione di una disposizione legislativa nazionale fornita da un giudice nazionale supremo.
3)
Un’indennità integrativa della pensione d’invalidità permanente totale assegnata ad un lavoratore ai sensi della legislazione di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, e una pensione di vecchiaia acquisita dal medesimo lavoratore in Svizzera devono essere considerate della stessa natura ai sensi del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 592/2008.
4)
L’articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 592/2008, dev’essere interpretato nel senso che una norma nazionale anticumulo, come quella derivante dall’articolo 6 del Decreto 1646/1972 para la aplicación de la ley 24/1972, de 21 de junio, en materia de prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social (decreto n. 1646/1972 in attuazione della legge 24/1972 del 21 giugno 1972 relativa alle prestazioni del regime generale di sicurezza sociale), del 23 giugno 1972, non è applicabile ad una prestazione calcolata conformemente all’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), di detto regolamento qualora tale prestazione non sia menzionata nell’allegato IV, parte D, del medesimo regolamento.
(1) GU C 402 del 31.10.2016.
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