9.1.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 6/23
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di Emil Milev
(Causa C-439/16 PPU) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva (UE) 2016/343 - Articoli 3 e 6 - Applicazione nel tempo - Controllo giurisdizionale della custodia cautelare di un imputato - Normativa nazionale che vieta, durante la fase dibattimentale del procedimento, di esaminare se vi siano motivi plausibili di supporre che l’imputato abbia commesso un reato - Contrarietà all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 4, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - Margine di discrezionalità lasciato dalla giurisprudenza nazionale ai giudici nazionali per decidere se applicare o meno detta Convenzione))
(2017/C 006/28)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Spetsializiran nakazatelen sad
Imputato nella causa principale
Emil Milev
Dispositivo
Il parere reso il 7 aprile 2016 dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria) all’inizio del periodo di trasposizione della direttiva (UE) 2016/343, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e che conferisce ai giudici nazionali competenti a giudicare su un ricorso proposto contro una decisione di custodia cautelare la facoltà di decidere se, durante la fase dibattimentale del procedimento penale, il mantenimento di un imputato in custodia cautelare debba essere sottoposto a un controllo giurisdizionale relativo anche alla questione se vi siano motivi plausibili che consentono di supporre che egli ha commesso il reato contestatogli, non è tale da compromettere gravemente, dopo la scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva, la realizzazione degli obiettivi prescritti da quest’ultima.
(1) GU C 364 del 3.10.2016.