20.11.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 392/10
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Romania) — SMS group GmbH/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti
(Causa C-441/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Ottava direttiva 79/1072/CEE - Direttiva 2006/112/CE - Soggetto passivo residente in un altro Stato membro - Rimborso dell’IVA sui beni importati - Presupposti - Elementi oggettivi che confermano l’intenzione del soggetto passivo di utilizzare i beni importati nel contesto delle sue attività economiche - Rischio serio di mancata realizzazione dell’operazione che aveva giustificato l’importazione))
(2017/C 392/14)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Parti
Ricorrente: SMS group GmbH
Convenuta: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti
Dispositivo
L’ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, letta in combinato disposto con l’articolo 170 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che osta a che uno Stato membro neghi a un soggetto passivo non residente nel suo territorio il diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata a titolo dell’importazione di beni in una situazione, come quella oggetto del procedimento principale, in cui, al momento dell’importazione, l’esecuzione del contratto nel contesto del quale il soggetto passivo ha acquistato e importato i suddetti beni era sospesa, l’operazione per la quale tali beni dovevano essere utilizzati non è infine stata realizzata e il soggetto passivo non ha fornito la prova della loro successiva circolazione.
(1) GU C 419 del 14.11.2016.