Causa C-480/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Østre Landsret — Danimarca) — Fidelity Funds e a. / Skatteministeriet [Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti — Restrizioni — Tassazione dei dividendi versati agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) — Dividendi versati da società residenti in uno Stato membro ad OICVM non residenti — Esenzione dei dividendi versati da società residenti in uno Stato membro ad OICVM residenti — Giustificazioni — Ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri — Coerenza del regime fiscale — Proporzionalità]
C2852018IT510120180621IT00065162
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Østre Landsret — Danimarca) — Fidelity Funds e a. / Skatteministeriet
(Causa C-480/16) ( 1 )
«[Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti — Restrizioni — Tassazione dei dividendi versati agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) — Dividendi versati da società residenti in uno Stato membro ad OICVM non residenti — Esenzione dei dividendi versati da società residenti in uno Stato membro ad OICVM residenti — Giustificazioni — Ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri — Coerenza del regime fiscale — Proporzionalità]»2018/C 285/06Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti
Ricorrenti: Fidelity Funds e a.
Convenuto: Skatteministeriet
In presenza di: NN (L) SICAV
Dispositivo
L’articolo 63 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale i dividendi distribuiti da una società residente in tale Stato membro a un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) non residente sono soggetti a una ritenuta alla fonte, mentre i dividendi distribuiti a un OICVM residente nel medesimo Stato membro sono esenti da una siffatta ritenuta, a condizione che tale organismo operi una distribuzione minima ai suoi detentori di quote, o calcoli tecnicamente una distribuzione minima, e prelevi un’imposta su tale distribuzione minima reale o fittizia a carico dei suoi detentori di quote.
( 1 ) GU C 419 del 14.11.2016.
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