26.2.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 72/22
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Incyte Corporation / Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
(Causa C-492/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale e industriale - Diritto dei brevetti - Medicinali per uso umano - Regolamento (CE) n. 469/2009 - Articolo 18 - Prodotti fitosanitari - Regolamento (CE) n. 1610/96 - Articolo 17, paragrafo 2 - Certificato protettivo complementare - Durata - Fissazione della data di scadenza - Effetti di una sentenza della Corte - Possibilità o obbligo di rettifica della data di scadenza))
(2018/C 072/29)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Törvényszék
Parti
Ricorrente: Incyte Corporation
Convenuto: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Dispositivo
1)
L’articolo 18 del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, letto alla luce dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari, dev’essere interpretato nel senso che la data della prima autorizzazione di immissione in commercio, come indicata in una domanda di certificato protettivo complementare, in base alla quale l’autorità nazionale competente al rilascio di un siffatto certificato ha calcolato la durata di quest’ultimo, non è corretta in una situazione, come quella oggetto della causa principale, nella quale essa ha implicato una modalità di calcolo della durata di detto certificato non conforme alle prescrizioni dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 469/2009, come interpretato in una sentenza successiva della Corte.
2)
L’articolo 18 del regolamento n. 469/2009, letto alla luce del considerando 17 e dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1610/96, dev’essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella descritta nel punto 1 del presente dispositivo, il titolare di un certificato protettivo complementare dispone, sul fondamento del citato articolo 18, di un ricorso per ottenere la rettifica della durata indicata in tale certificato, fintanto che quest’ultimo non sia scaduto.
(1) GU C 454 del 5.12.2016.