26.2.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 72/23
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Caterpillar Financial Services sp. z o.o.
(Causa C-500/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 135, paragrafo 1, lettera a) - Esenzioni - Imposte riscosse in violazione del diritto dell’Unione - Ostacoli a un rimborso dell’IVA pagata in eccedenza - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Principi di equivalenza, di effettività e di leale cooperazione - Diritti conferiti ai singoli - Scadenza del termine di prescrizione dell’obbligo tributario - Effetti di una sentenza della Corte - Principio della certezza del diritto))
(2018/C 072/30)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Caterpillar Financial Services sp. z o.o.
Con l’intervento di: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Dispositivo
I principi di equivalenza e di effettività, letti alla luce dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, vanno interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente di respingere una domanda di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) pagata in eccedenza qualora tale domanda sia stata proposta dal soggetto passivo dopo la scadenza del termine di prescrizione quinquennale, sebbene da una sentenza della Corte pronunciata successivamente alla scadenza di tale termine risulti che il pagamento dell’IVA oggetto di tale domanda di rimborso non era dovuto.
(1) GU C 22 del 23.1.2017.