26.2.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 72/24
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Austria) — Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen / Agrarmarkt Austria
(Causa C-516/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Programma operativo nel settore degli ortofrutticoli - Regolamento (CE) n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 - Articoli 103 ter, 103 quinquies e 103 octies - Aiuto finanziario dell’Unione europea - Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 - Articolo 60 e allegato IX, punto 23 - Investimenti realizzati nelle aziende e/o nei locali dell’organizzazione di produttori - Nozione - Legittimo affidamento - Certezza del diritto))
(2018/C 072/32)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen
Convenuto: Agrarmarkt Austria
Dispositivo
1)
L’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, laddove si riferisce ad investimenti realizzati «nelle aziende e/o nei locali appartenenti all’organizzazione di produttori», va interpretato nel senso che:
—
la mera circostanza che un investimento realizzato nell’ambito di un programma operativo di cui all’articolo 60, paragrafo 1, di tale regolamento sia collocato su un terreno di cui un terzo, e non l’organizzazione di produttori interessata, sia proprietario, in linea di principio, in forza della prima delle disposizioni citate, non costituisce un motivo di non ammissibilità al beneficio dell’aiuto delle spese sostenute, per tale investimento, dall’organizzazione di produttori di cui trattasi;
—
il summenzionato allegato IX, punto 23, riguarda investimenti realizzati in aziende e/o in locali sottoposti, in diritto come in fatto, al controllo esclusivo di detta organizzazione di produttori, in modo che sia escluso qualsiasi utilizzo di tali investimenti a vantaggio di terzi.
2)
Il principio di tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in circostanze come quelle in esame nel procedimento principale, l’autorità nazionale competente, da un lato, rifiuti il versamento del saldo dell’aiuto finanziario richiesto da un’organizzazione di produttori per un investimento infine considerato non ammissibile al beneficio del medesimo, in applicazione dell’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 e, dall’altro, richieda a tale organizzazione di produttori il rimborso dell’aiuto già ricevuto per tale investimento.
3)
In circostanze come quelle in esame nel procedimento principale, il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, in mancanza di limitazione temporale degli effetti della presente sentenza, esso non osta a che il principio della certezza del diritto sia preso in considerazione al fine di escludere la ripetizione di un aiuto indebitamente erogato, purché le condizioni previste siano le stesse che sono applicate al recupero di prestazioni finanziarie puramente nazionali, l’interesse dell’Unione europea sia pienamente preso in considerazione e sia comprovata la buona fede del beneficiario.
(1) GU C 462 del 12.12.2016.