Causa C-517/16: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Gdańsku — Polonia) — Stefan Czerwiński / Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku [Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Coordinamento dei sistemi di previdenza sociale — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Ambito di applicazione ratione materiae — Articolo 3 — Dichiarazione degli Stati membri a norma dell’articolo 9 — Pensione di transizione — Qualificazione — Regimi legali di prepensionamento — Esclusione del principio della totalizzazione dei periodi in forza dell’articolo 66]
C2592018IT710120180530IT00087171
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Gdańsku — Polonia) — Stefan Czerwiński / Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
(Causa C-517/16) ( 1 )
«[Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Coordinamento dei sistemi di previdenza sociale — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Ambito di applicazione ratione materiae — Articolo 3 — Dichiarazione degli Stati membri a norma dell’articolo 9 — Pensione di transizione — Qualificazione — Regimi legali di prepensionamento — Esclusione del principio della totalizzazione dei periodi in forza dell’articolo 66]»2018/C 259/08Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Parti
Ricorrente: Stefan Czerwiński
Convenuto: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
Dispositivo
1)
La classificazione di una prestazione previdenziale in uno dei settori di sicurezza sociale elencati all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, effettuata dall’autorità nazionale competente nella dichiarazione resa dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento, non ha carattere definitivo. La qualificazione di una prestazione previdenziale può essere effettuata dal giudice nazionale interessato, in modo autonomo ed in funzione degli elementi costitutivi della prestazione previdenziale di cui trattasi, sottoponendo, se del caso, una questione pregiudiziale alla Corte.
2)
Una prestazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale deve essere considerata una «prestazione di vecchiaia», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 883/2004.
( 1 ) GU C 22 del 23.1.2017.
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