11.12.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 424/11
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — A / Staatssecretaris van Financiën
(Causa C-522/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Unione doganale e tariffa doganale comune - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Articolo 201, paragrafo 3, secondo comma, nonché articolo 221, paragrafi 3 e 4 - Regolamento (CEE) n. 2777/75 - Regolamento (CE) n. 1484/95 - Dazi addizionali all’importazione - Costruzione di puro artificio destinata ad evitare i dazi addizionali dovuti - Erroneità dei dati su cui è basata una dichiarazione doganale - Persone che possono essere ritenute responsabili dell’obbligazione doganale - Termine di prescrizione))
(2017/C 424/15)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: A
Convenuto: Staatssecretaris van Financiën
Dispositivo
1)
In circostanze come quelle del procedimento principale, l’articolo 201, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, deve essere interpretato nel senso che i documenti da presentare a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE, come modificato dal regolamento (CE) n. 684/1999 della Commissione, del 29 marzo 1999, costituiscono dati necessari per la stesura della dichiarazione doganale ai sensi della disposizione in parola.
2)
L’articolo 201, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «debitore» dell’obbligazione doganale, ai sensi della suddetta disposizione, la persona fisica che sia stata strettamente e consapevolmente coinvolta nell’ideazione e nella costituzione artificiosa di una struttura di operazioni commerciali, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che ha prodotto l’effetto di diminuire l’importo dei dazi all’importazione dovuti per legge, sebbene essa stessa non abbia comunicato i dati erronei che sono serviti da base per la stesura della dichiarazione doganale, quando dalle circostanze risulta che tale persona era o doveva essere ragionevolmente a conoscenza del fatto che le operazioni interessate da tale struttura erano state realizzate non nell’ambito di operazioni commerciali normali, bensì unicamente al fine di beneficiare abusivamente delle agevolazioni previste dal diritto dell’Unione. La circostanza che detta persona abbia proceduto all’ideazione e alla costituzione artificiosa della summenzionata struttura solo dopo aver ottenuto, da parte di esperti di diritto doganale, l’assicurazione della legalità della medesima, è priva di rilievo al riguardo.
3)
L’articolo 221, paragrafo 4, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, il fatto che l’obbligazione doganale all’importazione sia sorta, conformemente all’articolo 201, paragrafo 1, del medesimo, in seguito all’immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all’importazione, non è di per sé tale da precludere la possibilità di comunicare al debitore l’importo dei dazi all’importazione dovuti per siffatte merci dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 221, paragrafo 3, di tale regolamento, come modificato.
(1) GU C 86 del 20.3.2017.