Causa C-526/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 31 maggio 2018 — Commissione europea / Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2011/92/CE — Valutazione dell’impatto ambientale di trivellazioni per prospezione o ricerca del gas di schisto — Trivellazione in profondità — Criteri di selezione — Determinazione di soglie)
C2592018IT720120180531IT00097282
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 31 maggio 2018 — Commissione europea / Repubblica di Polonia
(Causa C-526/16) ( 1 )
«(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2011/92/CE — Valutazione dell’impatto ambientale di trivellazioni per prospezione o ricerca del gas di schisto — Trivellazione in profondità — Criteri di selezione — Determinazione di soglie)»2018/C 259/09Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Owsiany-Hornung, D. Milanowska e C. Zadra, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, D. Krawczyk, M. Orion Jędrysek, H. Schwarz e K. Majcher, agenti)
Dispositivo
1)
Avendo escluso i progetti di prospezione o ricerca dei giacimenti di gas di schisto, mediante perforazioni di una profondità fino a 5000 metri, dalla procedura volta a verificare la necessità di uno studio di impatto ambientale, ad eccezione delle trivellazioni di una profondità minima di 1000 metri nelle zone di captazione d'acqua e di protezione delle masse d’acqua interne nonché nelle aree oggetto di regimi di protezione della natura, come i parchi nazionali, le riserve naturali, i parchi naturali e le aree «Natura 2 000», e le zone circostanti, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, nonché degli allegati II e III della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
2)
La Repubblica di Polonia è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
( 1 ) GU C 14 del 16.1.2017.
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