17.9.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 328/4
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Confédération paysanne e a. / Premier ministre, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt,
(Causa C-528/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati - Mutagenesi - Direttiva 2001/18/CE - Articoli 2 e 3 - Allegati I A e I B - Nozione di «organismo geneticamente modificato» - Tecniche o metodi di modificazione genetica utilizzati convenzionalmente e considerati sicuri - Nuove tecniche e nuovi metodi di mutagenesi - Rischi per la salute umana e l’ambiente - Margine discrezionale degli Stati membri in fase di trasposizione della direttiva - Direttiva 2002/53/CE - Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole - Varietà di piante rese resistenti agli erbicidi - Articolo 4 - Ammissione nel catalogo comune delle varietà geneticamente modificate ottenute mediante mutagenesi - Requisito in materia di tutela della salute umana e dell’ambiente - Esenzione))
(2018/C 328/05)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrenti: Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès
Convenuti: Premier ministre, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
Dispositivo
1)
L’articolo 2, punto 2, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che gli organismi ottenuti mediante tecniche o metodi di mutagenesi costituiscono organismi geneticamente modificati ai sensi di tale disposizione.
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l’allegato I B, punto 1, a tale direttiva e alla luce del considerando 17 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva in parola solo gli organismi ottenuti con tecniche o metodi di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza.
2)
L’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, come modificata dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, deve essere interpretato nel senso che sono esentate dagli obblighi previsti da tale disposizione le varietà geneticamente modificate ottenute con tecniche o metodi di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza.
3)
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l’allegato I B, punto 1, a quest’ultima, nei limiti in cui esclude dall’ambito di applicazione di tale direttiva gli organismi ottenuti con tecniche o metodi di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza, deve essere interpretato nel senso che esso non ha come effetto quello di privare gli Stati membri della facoltà di assoggettare siffatti organismi, nel rispetto del diritto dell’Unione, in particolare delle norme relative alla libera circolazione delle merci sancite dagli articoli da 34 TFUE a 36 TFUE, agli obblighi previsti dalla direttiva in parola, o ad altri obblighi.
(1) GU C 14 del 16.1.2017.
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