26.2.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 72/25
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München — Germania) — Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH / Hauptzollamt München
(Causa C-529/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Codice doganale - Articolo 29 - Determinazione del valore in dogana - Operazioni transfrontaliere tra società collegate - Accordo preventivo sul prezzo di trasferimento - Prezzo di trasferimento concordato costituito da un importo inizialmente fatturato e da una rettifica forfettaria compiuta dopo la fine del periodo di fatturazione))
(2018/C 072/33)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht München
Parti
Ricorrente: Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH
Convenuto: Hauptzollamt München
Dispositivo
Gli articoli da 28 a 31 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, devono essere interpretati nel senso che non consentono di prendere in considerazione, come valore in dogana, un valore di transazione concordato costituito, in parte, da un importo inizialmente fatturato e dichiarato e, in parte, da un adeguamento forfettario operato dopo la fine del periodo di fatturazione, senza che sia possibile sapere se, al termine del periodo di fatturazione, tale adeguamento sarà operato al rialzo o al ribasso.
(1) GU C 30 del 30.1.2017.