Causa C-531/16: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, «Ecoservice projektai» UAB, già «Specializuotas transportas» UAB (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/18/CE — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Sussistenza di rapporti fra offerenti che hanno presentato offerte separate per il medesimo appalto — Obblighi degli offerenti, dell’amministrazione aggiudicatrice e del giudice nazionale)
C2402018IT320120180517IT00043242
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, «Ecoservice projektai» UAB, già «Specializuotas transportas» UAB
(Causa C-531/16) ( 1 )
«(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/18/CE — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Sussistenza di rapporti fra offerenti che hanno presentato offerte separate per il medesimo appalto — Obblighi degli offerenti, dell’amministrazione aggiudicatrice e del giudice nazionale)»2018/C 240/04Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parti
Ricorrenti: Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, «Ecoservice projektai» UAB, già «Specializuotas transportas» UAB
Con l’intervento di:«VSA Vilnius» UAB, «Švarinta» UAB, «Specialus autotransportas» UAB, «Ecoservice» UAB
Dispositivo
L’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che:
—
in assenza di esplicita previsione normativa o di condizione specifica nel bando di gara o nel capitolato d’oneri che disciplina le condizioni di aggiudicazione di un appalto pubblico, offerenti collegati, che presentano offerte separate in una medesima procedura di gara, non sono tenuti a dichiarare, di loro propria iniziativa, i loro collegamenti all’amministrazione aggiudicatrice;
—
l’amministrazione aggiudicatrice, quando dispone di elementi che mettono in dubbio l’autonomia e l’indipendenza di offerte presentate da taluni offerenti, è tenuta a verificare, eventualmente richiedendo informazioni supplementari dai suddetti offerenti, se le loro offerte siano effettivamente autonome e indipendenti. Se risulta che le offerte in discussione non sono autonome e indipendenti, l’articolo 2 della direttiva 2004/18 osta all’attribuzione dell’appalto agli offerenti che abbiano presentato offerte di tal genere.
( 1 ) GU C 6 del 9.1.2017.
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