10.9.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 319/3
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — «Spika» UAB, «Senoji Baltija» AB, «Stekutis» UAB, «Prekybos namai Aistra» UAB / Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
(Causa C-540/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica comune della pesca - Regolamento (UE) n. 1380/2013 - Articolo 16, paragrafo 6, e articolo 17 - Assegnazione delle possibilità di pesca - Legislazione nazionale che prevede un metodo basato su criteri oggettivi e trasparenti - Disparità nelle condizioni di concorrenza tra gli operatori del settore - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 16 e 20 - Libertà d’impresa - Parità di trattamento - Proporzionalità))
(2018/C 319/03)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parti
Ricorrente:«Spika» UAB, «Senoji Baltija» AB, «Stekutis» UAB, «Prekybos namai Aistra» UAB
Convenuta: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
con l’intervento di: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, «Sedija» BUAB, V. Malinausko gamybinė-komercinė firma «Stilma», «Starkis» UAB, «Banginis» UAB «Baltijos šprotai» UAB, «Monistico» UAB, «Ramsun» UAB, «Rikneda» UAB, «Laivitė» AB, «Baltijos jūra» UAB, «Baltlanta» UAB, «Grinvita» UAB, «Strimelė» UAB, «Baltijos žuvys» BUAB
Dispositivo
L’articolo 16, paragrafo 6, e l’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio, e inoltre gli articoli 16 e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, con la quale quest’ultimo adotta un metodo di assegnazione delle possibilità di pesca che, pur basandosi su un criterio trasparente e oggettivo di ripartizione, può essere all’origine di una disparità di trattamento tra gli operatori che dispongono di pescherecci battenti la sua bandiera, a condizione che il metodo in questione persegua uno o più interessi generali riconosciuti dall’Unione europea e rispetti il principio di proporzionalità.
(1) GU C 6 del 9.1.2017.
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