Causa C-543/16: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 giugno 2018 — Commissione europea / Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/676/CEE — Articolo 5, paragrafi 5 e 7 — Allegato II, A, punti da 1 a 3 e 5 — Allegato III, paragrafo 1, punti da 1 a 3, e paragrafo 2 — Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole — Insufficienza delle misure in vigore — Misure aggiuntive o azioni rafforzate — Revisione del programma d’azione — Limitazione dell’applicazione di fertilizzanti — Fertilizzazione equilibrata — Periodi per l’applicazione di fertilizzanti — Capacità dei depositi per effluenti di allevamento — Applicazione di fertilizzanti alle superfici in pendenza ripida e ai terreni gelati o innevati)
C2852018IT610120180621IT00076161
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 giugno 2018 — Commissione europea / Repubblica federale di Germania
(Causa C-543/16) ( 1 )
«(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/676/CEE — Articolo 5, paragrafi 5 e 7 — Allegato II, A, punti da 1 a 3 e 5 — Allegato III, paragrafo 1, punti da 1 a 3, e paragrafo 2 — Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole — Insufficienza delle misure in vigore — Misure aggiuntive o azioni rafforzate — Revisione del programma d’azione — Limitazione dell’applicazione di fertilizzanti — Fertilizzazione equilibrata — Periodi per l’applicazione di fertilizzanti — Capacità dei depositi per effluenti di allevamento — Applicazione di fertilizzanti alle superfici in pendenza ripida e ai terreni gelati o innevati)»2018/C 285/07Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes ed E. Manhaeve, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: C. Thorning e M. Wolff, agenti)
Dispositivo
1)
La Repubblica federale di Germania, non avendo adottato misure aggiuntive o azioni rafforzate non appena è emersa l’insufficienza delle misure del programma d’azione tedesco e non avendo rivisto tale programma d’azione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi 5 e 7, della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, in combinato disposto con l’allegato II, A, punti da 1 a 3 e 5 e con l’allegato III, paragrafo 1, punti da 1 a 3, e paragrafo 2, della medesima direttiva.
2)
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
( 1 ) GU C 6 del 9.1.2017.
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