8.1.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 5/13
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — «Wind Inovation 1» EOOD, in liquidazione / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia
(Causa C-552/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Scioglimento di una società che comporta la sua cancellazione dal registro dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Obbligo di liquidare l’IVA sugli attivi esistenti e di versare l’IVA liquidata allo Stato - Mantenimento o modifica della legge esistente alla data di adesione all’Unione europea - Articolo 176, secondo comma - Effetto sul diritto a detrazione - Articolo 168])
(2018/C 005/17)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente:«Wind Inovation 1» EOOD, in liquidazione
Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia
Dispositivo
1)
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale in forza della quale la cancellazione obbligatoria dal registro dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) di una società il cui scioglimento è stato disposto con decisione giudiziaria comporta l’obbligo di liquidare l’IVA dovuta o assolta a monte sugli attivi esistenti alla data di scioglimento di tale società e di versarla allo Stato, purché quest’ultima non effettui più operazioni economiche a partire dal suo scioglimento.
2)
La direttiva 2006/112/CE, in particolare il suo articolo 168, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale la cancellazione obbligatoria dal registro IVA di una società il cui scioglimento è stato disposto con decisione giudiziaria comporta, anche laddove tale società continui a effettuare operazioni economiche durante la sua messa in liquidazione, l’obbligo di liquidare l’IVA dovuta o assolta a monte sugli attivi esistenti alla data di tale scioglimento e di versarla allo Stato e che, in tal modo, subordina il diritto a detrazione al rispetto di tale obbligo.
(1) GU C 22 del 23.1.2017.