17.9.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 328/5
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — «TTL» EOOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia
(Causa C-553/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione di servizi - Tassazione delle società - Versamenti effettuati da una società residente a favore di società non residenti per il noleggio di vagoni-cisterna - Obbligo di prelevare una ritenuta alla fonte sui redditi di origine nazionale versati ad una società straniera - Inosservanza - Convenzioni contro la doppia imposizione - Riscossione di interessi di mora presso la società residente per mancato versamento della ritenuta alla fonte - Interessi dovuti a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per il pagamento fino al giorno in cui sussista la prova dell’applicabilità della convenzione contro la doppia imposizione - Interessi irripetibili))
(2018/C 328/06)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad
Parti
Ricorrente:«TTL» EOOD
Convenuta: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia
con l’intervento di: Varhovna administrativna prokuratura
Dispositivo
L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, nell’ambito della quale il versamento di redditi effettuato da una società residente a favore di una società stabilita in un altro Stato membro è, in linea di principio, assoggettato ad una ritenuta alla fonte, salvo diversa disposizione prevista nella convenzione contro la doppia imposizione stipulata tra tali due Stati membri, qualora la suddetta normativa imponga alla società residente che non riscuote e non versa tale ritenuta all’erario del primo Stato membro, il pagamento di interessi di mora irripetibili per il periodo compreso tra la data di scadenza del termine per il versamento dell’imposta sui redditi e la data in cui la società non residente comprovi che sono soddisfatti i requisiti per l’applicazione della convenzione contro la doppia imposizione, pur se, secondo tale convenzione, la società non residente non è tenuta a versare alcuna imposta nel primo Stato membro o l’importo dell’imposta da versare è inferiore a quello generalmente dovuto in forza del diritto tributario di detto Stato membro.
(1) GU C 22 del 23.1.2017.
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