Causa C-554/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — EP Agrarhandel GmbH / Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft (Rinvio pregiudiziale — Politica agricola comune — Regolamento (CE) n. 73/2009 — Sostegno agli agricoltori — Premi per vacca nutrice — Articolo 117, secondo comma — Comunicazione di informazioni — Decisione 2001/672/CE come modificata dalla decisione 2010/300/UE — Trasferimento dei bovini al pascolo estivo in montagna — Articolo 2, paragrafo 4 — Termine per la notifica del trasferimento — Calcolo — Notifiche tardive — Ammissibilità al beneficio del pagamento dei premi — Presupposto — Presa in considerazione del termine di spedizione)
C2682018IT410120180607IT00044141
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — EP Agrarhandel GmbH / Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft
(Causa C-554/16) ( 1 )
«(Rinvio pregiudiziale — Politica agricola comune — Regolamento (CE) n. 73/2009 — Sostegno agli agricoltori — Premi per vacca nutrice — Articolo 117, secondo comma — Comunicazione di informazioni — Decisione 2001/672/CE come modificata dalla decisione 2010/300/UE — Trasferimento dei bovini al pascolo estivo in montagna — Articolo 2, paragrafo 4 — Termine per la notifica del trasferimento — Calcolo — Notifiche tardive — Ammissibilità al beneficio del pagamento dei premi — Presupposto — Presa in considerazione del termine di spedizione)»2018/C 268/04Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: EP Agrarhandel GmbH
Convenuto: Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft
Dispositivo
L’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna, come modificata dalla decisione 2010/300/UE della Commissione, del 25 maggio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione nazionale che, ai fini del rispetto del termine per la notifica del trasferimento al pascolo estivo, consideri determinante la data di ricezione della notifica.
( 1 ) GU C 46 del 13.2.2017.
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