12.11.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 408/8
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Enzo Buccioni / Banca d'Italia
(Causa C-594/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 2013/36/UE - Articolo 53, paragrafo 1 - Obbligo del segreto professionale incombente alle autorità nazionali di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi - Ente creditizio di cui è stata ordinata la liquidazione coatta - Divulgazione di informazioni riservate nell’ambito di procedimenti civili o commerciali))
(2018/C 408/07)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrente: Enzo Buccioni
Convenuta: Banca d'Italia
e nei confronti di: Banca Network Investimenti SpA, in liquidazione
Dispositivo
L’articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che le autorità competenti degli Stati membri divulghino informazioni riservate a una persona che ne faccia richiesta per poter avviare un procedimento civile o commerciale volto alla tutela di interessi patrimoniali che sarebbero stati lesi a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di un ente creditizio. Tuttavia, la domanda di divulgazione deve riguardare informazioni in merito alle quali il richiedente fornisca indizi precisi e concordanti che lascino plausibilmente supporre che esse risultino pertinenti ai fini di un procedimento civile o commerciale, il cui oggetto dev’essere concretamente individuato dal richiedente e al di fuori del quale le informazioni di cui trattasi non possono essere utilizzate. Spetta alle autorità e ai giudici competenti effettuare un bilanciamento tra l’interesse del richiedente a disporre delle informazioni di cui trattasi e gli interessi legati al mantenimento della riservatezza delle informazioni coperte dall’obbligo del segreto professionale, prima di procedere alla divulgazione di ciascuna delle informazioni riservate richieste.
(1) GU C 63 del 27.2.2017.
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