14.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 16/3
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Germania) — Sebastian W. Kreuziger / Land Berlin
(Causa C-619/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Organizzazione dell’orario di lavoro - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 7 - Diritto alle ferie annuali retribuite - Normativa nazionale che prevede la perdita delle ferie annuali non godute e dell’indennità finanziaria per dette ferie se il lavoratore non ha formulato una richiesta di ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro))
(2019/C 16/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Sebastian W. Kreuziger
Convenuto: Land Berlin
Dispositivo
L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l’interessato perde — automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo, in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione — i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell’Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.
(1) GU C 38 del 6.2.2017.
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