3.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 187/3
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo 2019 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-620/16) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Articolo 258 TFUE - Decisione 2014/699/UE - Principio di leale cooperazione - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Ricevibilità - Effetti del comportamento addebitato alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato - Effetti continui sull’unità e sulla coerenza dell’azione internazionale dell’Unione europea - Sufficienza delle misure adottate dallo Stato membro interessato per conformarsi al parere motivato - Voto della Repubblica federale di Germania contro la posizione dell’Unione definita nella decisione 2014/699/UE in occasione della 25a sessione del comitato di revisione dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) e opposizione espressa da detto Stato membro contro tale posizione e contro le modalità di esercizio dei diritti di voto quali definite in tale decisione)
(2019/C 187/04)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls, L. Havas, J. Hottiaux e J. Norris-Usher, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: R. Liudvinaviciute-Cordeiro e J.-P. Hix, agenti)
Dispositivo
1)
La Repubblica federale di Germania, avendo votato, in occasione della 25a sessione del comitato di revisione dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), contro la posizione definita nella decisione 2014/699/UE del Consiglio, del 24 giugno 2014, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in occasione della 25a sessione del comitato di revisione dell’OTIF per quanto riguarda talune modifiche della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle sue appendici, ed essendosi pubblicamente dichiarata contraria sia alla suddetta posizione sia alle modalità di esercizio dei diritti di voto in essa previste, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale decisione e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE.
2)
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese.
(1) GU C 22 del 22.1.2018.
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