14.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 16/4
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 novembre 2018 — Scuola Elementare Maria Montessori Srl / Commissione europea, Repubblica italiana (C-622/16 P), Commissione europea / Scuola Elementare Maria Montessori Srl, Repubblica italiana (C-623/16 P), Commissione europea / Pietro Ferracci, Repubblica italiana (C-624/16 P)
(Cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P) (1)
((Impugnazione - Aiuti di Stato - Decisione che dichiara impossibile il recupero di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno - Decisione che accerta l’insussistenza di un aiuto di Stato - Ricorsi di annullamento proposti da concorrenti di beneficiari di aiuti di Stato - Ricevibilità - Atto regolamentare che non comporta alcuna misura d’esecuzione - Incidenza diretta - Nozione di «impossibilità assoluta» di recuperare un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno - Nozione di «aiuto di Stato» - Nozioni di «impresa» e di «attività economica»))
(2019/C 16/04)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
(C-622/16 P)
Ricorrente: Scuola Elementare Maria Montessori Srl (rappresentanti: E. Gambaro e F. Mazzocchi, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan, P. Stancanelli e F. Tomat, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da G. De Bellis e S. Fiorentino, avvocati dello Stato)
(C-623/16 P)
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan, P. Stancanelli e F. Tomat, agenti)
Altre parti nel procedimento: Scuola Elementare Maria Montessori Srl (rappresentanti: E. Gambaro e F. Mazzocchi, avvocati), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da G. De Bellis e S. Fiorentino, avvocati dello Stato)
(C-624/16 P)
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan, P. Stancanelli e F. Tomat, agenti)
Altre parti nel procedimento: Pietro Ferracci, Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da G. De Bellis e S. Fiorentino, avvocati dello Stato)
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 settembre 2016, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione (T-220/13, non pubblicata, EU:T:2016:484), è annullata nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto dalla Scuola Elementare Maria Montessori Srl diretto all’annullamento della decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, relativa all’aiuto di Stato S.A. 20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)] Regime riguardante l’esenzione dall’[imposta comunale sugli immobili] per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l’Italia ha dato esecuzione, per la parte in cui la Commissione europea non ha ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili.
2)
L’impugnazione nella causa C-622/16 P è respinta quanto al resto.
3)
La decisione 2013/284 è annullata nella parte in cui la Commissione europea non ha ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili.
4)
Le impugnazioni nelle cause C-623/16 P e C-624/16 P sono respinte.
5)
La Scuola Elementare Maria Montessori Srl si fa carico della metà delle proprie spese sostenute nell’ambito dell’impugnazione nella causa C-622/16 P nonché dei due terzi delle spese della Commissione europea e delle proprie spese relative al ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea nella causa T-220/13.
6)
La Commissione europea sopporta, con riferimento alle proprie spese, un terzo di quelle relative al ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea nella causa T-220/13 nonché quelle relative alle impugnazioni nelle cause da C-622/16 P a C-624/16 P e, quanto alle spese della Scuola Elementare Maria Montessori Srl, un terzo delle spese relative al ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea nella causa T-220/13 e metà delle spese relative all’impugnazione nella causa C-622/16 P nonché quelle sostenute nella causa C-623/16 P.
7)
La Repubblica italiana si fa carico delle proprie spese nelle cause da C-622/16 P a C-624/16 P.
(1) GU C 38 del 6.2.2017.
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