Causa C-633/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sø- og Handelsretten — Danimarca) — Ernst & Young P/S / Konkurrencerådet (Rinvio pregiudiziale — Controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese — Regolamento (CE) n. 139/2004 — Articolo 7, paragrafo 1 — Realizzazione di una concentrazione prima della notifica alla Commissione europea e della dichiarazione di compatibilità con il mercato comune — Divieto — Portata — Nozione di «concentrazione» — Recesso da un accordo di cooperazione con un terzo da parte di una delle imprese partecipanti alla concentrazione)
C2592018IT910120180531IT00119191
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sø- og Handelsretten — Danimarca) — Ernst & Young P/S / Konkurrencerådet
(Causa C-633/16) ( 1 )
«(Rinvio pregiudiziale — Controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese — Regolamento (CE) n. 139/2004 — Articolo 7, paragrafo 1 — Realizzazione di una concentrazione prima della notifica alla Commissione europea e della dichiarazione di compatibilità con il mercato comune — Divieto — Portata — Nozione di «concentrazione» — Recesso da un accordo di cooperazione con un terzo da parte di una delle imprese partecipanti alla concentrazione)»2018/C 259/11Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Sø- og Handelsretten
Parti
Ricorrente: Ernst & Young P/S
Convenuto: Konkurrencerådet
Dispositivo
L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»), dev’essere interpretato nel senso che una concentrazione è realizzata unicamente mediante un’operazione che, in tutto o in parte, in fatto o in diritto, contribuisce al cambiamento di controllo dell’impresa-obiettivo. Non si può considerare che il recesso da un accordo di cooperazione, in circostanze come quelle del procedimento principale, che spetta al giudice del rinvio verificare, comporti la realizzazione di una concentrazione, e ciò indipendentemente dal fatto che tale recesso abbia prodotto o no effetti sul mercato.
( 1 ) GU C 46 del 13.2.2017.
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