Causa C-647/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Lille — Francia) — Adil Hassan / Préfet du Pas-de-Calais [Rinvio pregiudiziale — Regolamento (UE) n. 604/2013 — Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo — Procedure di presa e di ripresa in carico — Articolo 26, paragrafo 1 — Adozione e notifica della decisione di trasferimento prima dell’accettazione della richiesta di ripresa in carico da parte dello Stato membro richiesto]
C2592018IT920120180531IT001292102
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Lille — Francia) — Adil Hassan / Préfet du Pas-de-Calais
(Causa C-647/16) ( 1 )
«[Rinvio pregiudiziale — Regolamento (UE) n. 604/2013 — Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo — Procedure di presa e di ripresa in carico — Articolo 26, paragrafo 1 — Adozione e notifica della decisione di trasferimento prima dell’accettazione della richiesta di ripresa in carico da parte dello Stato membro richiesto]»2018/C 259/12Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal administratif de Lille
Parti
Ricorrente: Adil Hassan
Resistente: Préfet du Pas-de-Calais
Dispositivo
L’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che lo Stato membro che abbia avanzato presso un altro Stato membro, ritenendolo competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale in applicazione dei criteri fissati da detto regolamento, una richiesta di presa o di ripresa in carico di una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del medesimo regolamento adotti una decisione di trasferimento e la notifichi a detta persona prima che lo Stato membro richiesto abbia dato il suo accordo esplicito o implicito a tale richiesta.
( 1 ) GU C 70 del 6.3.2017.
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